[A] Sulla (im)possibilità di ottenere il risarcimento per danno da ritardo in caso di corresponsabilità tra le parti in materia di appalto. [B] Sulla (im)possibilità per l’appaltatore di far valere le pretese relative ai pregiudizi sofferti ed ai costi affrontati ove manchi l’apposizione della relativa riserva. [C] Sull’interesse dell’appaltatore ad ottenere la revisione dei prezzi prima della delibera della p.a. che riconosca la revisione stessa e sul rimedio giurisdizionale esperibile dall’appaltatore per far valere il suo interesse in assenza della predetta delibera. [D] Sulla nullità, ai sensi della l. 37/1973, delle clausole dirette ad escludere o a rendere obbligatoria la revisione dei prezzi in materia di appalti pubblici. [E] Sul diritto dell’appaltatore di essere reintegrato, a titolo risarcitorio e non di revisione dei prezzi, dei maggiori oneri derivanti dall’aumento dei prezzi ove, a causa del ritardo nei lavori per colpa della stazione appaltante, l’esecuzione degli stessi venga a coincidere con un periodo di prezzi crescenti. [F] Sull’onere della prova posto in capo al danneggiato in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale circa l’esistenza del danno lamentato e della riconducibilità del danno al debitore. [G] Sulla nozione di gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia di cui all’art. 1669 c.c. in tema di appalto, con particolare riguardo al caso di infiltrazioni d’acqua. [H] Sul momento a partire dal quale decorre il termine decennale di garanzia per rovina o gravi difetti dell’opera di cui all’art. 1669 c.c., con particolare riguardo agli appalti pubblici, e sul termine entro cui deve essere esercitata la relativa azione risarcitoria. [I] Sulla (non) decorrenza del termine di decadenza per la denuncia di un anno dalla scoperta di vizi e quello di prescrizione di un anno dalla denuncia d cui all’art. 1669 c.c. in mancanza del collaudo in materia di appalti pubblici.
SENTENZA N. ****
[A] Anche se si volesse ritenere una corresponsabilità di pari gravità nel ritardo, la soluzione non potrebbe essere quella di attribuire, a fini risarcitori, a ciascuna delle due parti una metà dei giorni di ritardo accumulatisi, ma deve essere necessariamente quella di negare, a ciascuna delle due parti corresponsabili, il...